In Breve
- Quali sono le principali novità del Decreto Legislativo 147/2026?
- Il decreto introduce la dichiarazione telematica per l'Imu e modifica i termini per la denuncia della Tari.
- Quando è entrato in vigore il Decreto Legislativo 147/2026?
- Il decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
- Cosa cambia per i contenziosi sulle rendite catastali?
- Durante il contenzioso, si continua a pagare l'imposta sulla rendita registrata, con possibilità di rimborso se la rendita viene ridotta.
Il Decreto Legislativo 147 del 2026 ha apportato significative modifiche alla fiscalità locale in Italia, introducendo nuove disposizioni per l’Imu e la Tari. Il provvedimento, entrato in vigore il 12 agosto 2026 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si propone di semplificare il rapporto tra contribuenti ed enti locali, puntando sulla digitalizzazione degli adempimenti.
Una delle principali novità riguarda l’Imu: i contribuenti sono ora obbligati a presentare la dichiarazione esclusivamente in modalità telematica, utilizzando un nuovo modello ministeriale. Questo modello non solo semplifica la compilazione, ma raccoglie anche informazioni utili per eventuali agevolazioni locali. Inoltre, i Comuni avranno margini più ristretti per richiedere comunicazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste nel modello nazionale, mentre i contribuenti dovranno garantire maggiore tempestività nelle loro comunicazioni.
Per quanto riguarda la Tari, il termine per la denuncia subisce un cambiamento significativo: non sarà più possibile presentarla entro il 30 giugno dell’anno successivo. Infatti, la comunicazione dovrà essere trasmessa al Comune entro 90 giorni dall’evento che genera la variazione, come l’acquisto di una nuova casa, l’inizio o la cessazione di una locazione, o la modifica della superficie tassabile e del numero dei componenti del nucleo familiare.
Un altro aspetto rilevante riguarda i contenziosi sulle rendite catastali. Durante il periodo di causa, il contribuente continuerà a pagare l’imposta sulla base della rendita registrata, e i conteggi definitivi saranno effettuati solo alla conclusione del giudizio. Se la rendita viene ridotta, il contribuente potrà richiedere il rimborso delle somme versate in eccesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla sentenza definitiva. Al contrario, se la rendita aumenta, il Comune avrà la possibilità di recuperare la maggiore imposta nello stesso periodo, applicando solo gli interessi e non sanzioni.
Questa riforma, quindi, non solo introduce nuove scadenze e modalità di comunicazione, ma potrebbe anche determinare conguagli retroattivi per l’intero periodo interessato dalla lite catastale. Pertanto, chi contesta una rendita è consigliato a conservare la documentazione relativa alla controversia e ai versamenti effettuati.
